Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi

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Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi

Con la Risoluzione n.13/E del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate rende noto che è stato istituito il codice tributo “6914” – denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” – per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta.

L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede, infatti, che Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”.

Il successivo comma 2 del richiamato articolo 65 stabilisce che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Il codice tributo “6914”, utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020, nel modello F24 è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

La compensazione è effettuabile solo utilizzando i canali Fisco on line, per coloro che la fanno da sé, oppure tramite Entratel per coloro che si avvalgono di un intermediario (commercialista caaf ec…)