Requisiti per esercitare l’attività di agente di commercio

Dal 12/5/2012, con l’entrata in vigore del decreto attuativo del D. Lgs. 59/2010, pubblicato sulla G.U. il 13.01.2012, il ruolo agenti e rappresentanti di commercio è stato definitivamente soppresso.
L’esercizio dell’attività rimane comunque subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalla Legge 204/85 che tra le altre cose stabilisce che l’attività di agente: “è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente, ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore complessive previste dal contratto; è preclusa a coloro che svolgono attività di mediazione o che sono iscritti nell’albo dei mediatori creditizi”.
Si segnala che, a partire dal 12.05.2012, coloro che intendono iniziare l’attività di agenzia e rappresentanza di commercio devono presentare al Registro delle imprese apposita dichiarazione denominata S.C.I.A (Segnalazione certificata di inizio attività) in cui dichiarano di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richieste dalla legge.
Le persone fisiche e le società, iscritte nel ruolo agenti ormai soppresso ed esercitanti l’attività di agenzia e rappresentanza, devono aggiornare la loro posizione nel Registro Imprese, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività. Le persone fisiche, iscritte nel soppresso ruolo, non esercitanti l’attività di agenzia e rappresentanza, possono invece iscriversi nell’apposita sezione REA.
Ma quali sono i sopra citati “requisiti” necessari per esercitare l’attività di agente di commercio.
Vediamoli. Per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio le persone fisiche o legali rappresentanti di società devono essere in possesso dei seguenti requisiti: maggiore età; non essere interdetto o inabilitato; non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l’economia, l’industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa; non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici; non svolgere attività di mediazione (come già evidenziato poc’anzi).
Come si può notare non tutti i reati inibiscono ad un soggetto la possibilità di esercitare l’attività di agente. In particolare il legislatore ha inteso inserire nel novero solo quei reati che abbiano attinenza con l’attività effettivamente svolta da un agente. E’ dunque evidente che una condanna per truffa o appropriazione indebita siano considerati talmente gravi (proprio perché attuabili nell’esercizio dell’attività di incasso come avviene per alcuni settori) rispetto ad altri.
I requisiti elencati sopra (salvo quello della “maggiore età”) sono definiti “requisiti morali”.
Alcuni sorrideranno nel sentir parlare di “morale” ma i più anziani tra Voi forse meno.
A prescindere dalla fredda elencazione dei reati che comportano l’impossibilità o meno di esercitare l’attività di agente di commercio, ci si dovrebbe chiedere perché nell’immaginario collettivo l’agente di commercio sia diventato un soggetto “pronto a tutto pur di vendere” e magari “senza scrupoli”.
Chi conosce la categoria (come il sottoscritto) sa benissimo che il mondo agenti è formato in stragrande maggioranza da professionisti seri che ogni giorno con sudore e fatica (e spesso poche gratificazioni) svolgono con estrema serietà ed al meglio il proprio incarico. Tuttavia (come in tutte le categorie professionali peraltro) il mondo agenti è stato a volte “rovinato” da un manipolo di spregiudicati che non rispettando le regole ha creato danno irreparabile a tutti gli altri.
Solo il rigoroso rispetto delle regole può favorire l’emarginazione di chi non è degno di essere qualificato “agente”.

Avv. Andrea Mortara
Centro Giuridico Nazionale Usarci