Nuovi accordi economici collettivi del settore industria

I NUOVI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI DEL SETTORE INDUSTRIA

 

Dopo trattativa durata anni, “finalmente” le associazioni rappresentative della Categoria (tra cui ovviamente Usarci) hanno stipulato con le associazioni che rappresentano le case mandanti (con Confindustria in testa) hanno sottoscritto i nuovi Accordi Economici Collettivi per il Settore Industriale, che interessano peraltro un numero rilevantissimo di agenti di commercio.

I nuovi AEC riprendono in larga parte i precedenti accordi, tuttavia sono state introdotte novità da ritenersi di rilevante importanza per la categoria.

Le novità introdotte riguardano, in particolare: le variazioni di zona, il calcolo delle indennità di scioglimento del rapporto; i termini entro cui il preponente deve comunicare il rifiuto degli ordini; la disciplina degli interessi da applicare nel caso di tardato pagamento delle provvigioni.

Iniziamo proprio da questa ultima modifica che, seppur passata forse un po’ troppo “in sordina”, personalmente reputo davvero rilevante.

La mandante che ritardi la corresponsione delle provvigioni, sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora secondo la normativa regolante i rapporti nell’ambito di transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002 ).

Tanto per fare un esempio su un importo di 1.000,00 € il cui mancato pagamento decorre dall’1/2/2014, ad oggi gli interessi legali ammonterebbero ad € 7,78 mentre gli interessi di mora ammontano ad € 58,00.

Un’altra novità rilevante riguarda invece la disciplina delle modifiche di zona, clientela e fatturato che tanto hanno fatto discutere nel corso degli ultimi anni.

Senza voler ricordare la disciplina prevista dai precedenti A.E.C. (oggetto di nostro intervento in un precedente numero), si evidenzia come rispetto al precedente AEC del 2002, il nuovo Accordo dell’ Industria porta dal 20% al 15% la soglia relativa alle variazioni di rilevante entità, estendendo da 12 a 18 mesi (che diventano 24 mesi per gli agenti che svolgono attività in forma di monomandato) il periodo temporale nell’ambito del quale le variazioni di lieve entità si devono sommare ed essere considerate come un’unica variazione.

Ed ancora. L’art. 9 chiarisce definitivamente che per il computo dell’indennità sostitutiva del preavviso debba aversi riguardo “ai corrispettivi maturati nell’anno civile precedente (1 gennaio – 31 dicembre)” e alle provvigioni “percepite”.

Allineandosi agli AEC del Commercio, anche l’accordo dell’industria introduce il divieto di addebito “automatico” del campionario ad eccezione di quei casi in cui lo stesso non è stato restituito.

Inoltre, si segnala l’introduzione di un più ristretto termine (a carico della mandante) entro il quale la stessa deve comunicare all’agente il proprio espresso rifiuto di accettare l’ordine.

Decorso detto termine (di 30 giorni, in precedenza era di 60) le proposte d’ordine si intendono accettate con il conseguente diritto dell’agente ad esigere la provvigione.

Gli AEC estendono poi da 4 a 6 mesi il termine entro il quale vengono, salvo la possibilità di prevedere nel contratto di agenzia un patto migliorativo per l’agente, riconosciute all’agente le provvigioni per gli affari promossi dall’agente ma non conclusi dalla mandante al momento allo scioglimento del rapporto.

Infine, è stato modificato il conteggio dell’indennità meritocratica (sulla falsariga di quanto previsto dai rinnovati A.E.C. del Commercio) ma stante la complessità del criterio di calcolo, su questo aspetto ci soffermeremo specificatamente in altra occasione.

Infine per “i meno giovani”, anche in questo caso recependo quanto era già stato introdotto con gli accordi del Commercio, è stato inserita una specifica norma che garantisce il diritto al percepimento delle indennità di fine rapporto conseguentemente al raggiungimento – da parre dell’agente – della pensione “di vecchiaia” INPS.

Avv. Andrea Mortara

Centro Giuridico Nazionale Usarci

AEC Industria – 30.07.2014