Un po’ di chiarezza sulla cessione del contratto di agenzia

Molto spesso si fa confusione in ordine alla cessione del contratto di agenzia, altre volte succede che un agente di commercio si allarmi (giustamente) allorchè venga a sapere che la propria mandante ha ceduto o affittato un ramo di azienda ad altra ditta.
Nel caso di trasferimento d’azienda, in particolare il codice civile è molto chiaro e, all’articolo 2558 prevede espressamente che l’acquirente dell’azienda – salvo patto contrario – subentra in tutti i contratti stipulati dall’alienante per l’esercizio dell’azienda, con esclusione di quei contratti che abbiano un “carattere personale”.
Peraltro alla suddetta previsione consegue che il c.d. “terzo ceduto” (nel nostro caso l’agente) ha diritto di recedere dal contratto, non accettando, di fatto la cessione, qualora ricorra una giusta causa.
Molto spesso erroneamente si ritiene che si applichi in caso di contratto di agenzia la disposizione di cui all’art. 2112 cod. civ. che prevede il mantenimento di tutti i diritti in capo al lavoratore subordinato ceduto.
In realtà la giurisprudenza prevalente non ritiene applicabile al contratto di agenzia l’art. 2112 (come detto riguardante i lavoratori subordinati ritenendo unicamente applicabile la norma generale /art. 2558 c.c.).
La differenza essenziale tra le due norme sta nel fatto che tra acquirente e alienante si possono prevedere patti contrari che escludano la cessione dei mandati di agenzia.
E’ evidente che di questa notizia l’agente deve essere informato tanto dall’acquirente quanto dal cedente.
Ma quando è configurabile il trasferimento di azienda?
Il trasferimento è configurabile allorquando si concretizzi una continuità dell’azienda (a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato) quale entità.
Venendo poi alla possibilità, già evidenziata, che l’agente (terzo ceduto) avrebbe di recedere dal mandato di a seguito dell’intervenuta cessione, anche in questo caso la giurisprudenza è chiara.
La “giusta causa” si configura in quelle ipotesi in cui l’azienda acquirente abbia posto in essere tali e tanti mutamenti all’organizzazione aziendale da essere oggettivamente rischiosa per i diritti dell’agente (ad. Esempio cessione di marchi “importanti”).
Ed ancora. Altro caso attiene alle eventuali mutate condizioni personali o patrimoniali dell’acquirente che potrebbero giustificare una mancata accettazione da parte dell’agente in ordine al rischio di vedere garantito (per mancanza di requisiti di “solidità) il mantenimento dei propri diritti.
Giova però precisarsi che l’onere della prova grava sempre e comunque sull’agente il quale dovrà dimostrare (in un eventuale giudizio) che le condizioni aziendali sono mutate a suo detrimento e che, quindi, i diritti sino a quel momento maturati sono “in pericolo”.
Avv. Andrea Mortara
Centro Giuridico nazionale Usarci.