Abbiamo nella nostra rubrica sempre enunciato “principi” dottrinali o giurisprudenziali e commentato la normativa relativa al contratto di agenzia.
Andremo dunque nei prossimi numeri, ad analizzare in concreto alcune (tra le tante) decisioni che hanno visto le mandanti soccombenti.
La pronuncia che commentiamo oggi riguarda proprio una situazione che abbiamo avuto modo di analizzare in passato, ovvero la sottile distinzione tra procacciatore d’affari ed agente (che molto spesso viene utilizzata dalle mandanti per eludere la normativa relativa al contratto di agenzia e non garantire agli agenti alcuni istituti quali il diritto ad ottenere l’indennità suppletiva di clientela, il preavviso o l’accantonamento del F.I.R.R.).
Il secondo caso che vedremo nel prossimo numero, è relativo ad una pronuncia che ha respinto un ricorso in opposizione presentato da una mandante a cui era stato intimata dal Tribunale di Genova (su istanza dell’agente-associato Usarci) l’esibizione di copia delle fatture di vendita e degli estratti conto provvigionali relativi alla zona dell’agente il cui obbligo di invio è previsto dalla legge.
Il primo caso ha ad oggetto un recesso operato da una mandante che aveva inquadrato il proprio agente come semplice procacciatore.
L’associato Usarci otteneva dunque dal Tribunale di Genova una ingiunzione a mezzo della quale la mandante veniva condannata al pagamento dell’indennità sostituiva del preavviso.
L’azienda si opponeva all’ingiunzione sostenendo che la natura del rapporto era di procacciamento e non di agenzia.
L’agente nel costituirsi in caso invece dava prova documentale della vera natura del rapporto.
Questa (parte) della decisione del Tribunale di Genova: “ (…) caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciamento d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di promuovere tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile (…) la prestazione del procacciatore è occasionale. Conseguentemente al rapporto di procacciamento d’affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) (…).
Conseguentemente la prova dell’esistenza del contratto non potrà essere fornita attraverso una prova testimoniale, ma un documento scritto anche diverso dal contratto potrà raggiungere lo scopo. Deve pertanto esaminarsi la documentazione prodotta (…): – gli ordini venivano raccolti su copia commissioni; – la mandante inviava al lavoratore le copie fatture emesse al cliente finale; – la mandante inviava al lavoratore il listino prezzi ed il catalogo e gli comunicava, inoltre, eventuali prodotti esauriti; al lavoratore venivano inviati regolari estratti conto provvigioni e ciò è avvenuto per tutto il periodo lavorativo (…); – il lavoratore è stato inviato a fiere e manifestazioni con spese a carico della mandante; – al lavoratore venivano inviate comunicazioni relative a problematiche con i clienti finali, nonché le conferme d’ordine inviate alla clientela; – al lavoratore venivano impartite precise istruzioni afferenti le modalità e le condizioni di pagamento da comunicare ai clienti, nonché attività di recupero insoluti ed incasso attività, attività quindi accessorie a quelle strettamente di promozione commerciale (…). Da tutti gli elementi ora elencati emerge che il rapporto tra le parti non era di procacciatore di affari ma di agenzia (…). In ultimo a chiusura degli elementi sopra indicati risulta che la mandante versava il F.I.R.R. all’Enasarco riconoscendo l’indennità di fine rapporto secondo quanto previsto dagli AEC vigenti: l’accantonamento del FIRR determina implicita adesione all’AEC con comportamento valutabile ex art. 1362 c.c. al fine di ritenere (….) che tra le parti il rapporto svoltosi era appunto di agenzia e non di procacciamento”.
In conseguenza delle predette motivazioni, il Tribunale di Genova condannava dunque la ditta Mandante al pagamento di quanto richiesto dall’agente a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, qualificando il rapporto e riconducendolo al contratto di agenzia e non anche al procacciamento d’affari con ciò aderendo appieno alla tesi dell’agente associato Usarci.
Avv. Andrea Mortara
Centro Giuridico Nazionale Usarci