Enasarco – Contributi previdenziali per inizio attività dall’anno 2012

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Enasarco – Contributi previdenziali per inizio attività dall’anno 2012

Ricordiamo che per gli agenti di commercio che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2012 non è più indispensabile raggiungere vent’anni di contribuzione pena la perdita di tutti i contributi versati.

Infatti con il nuovo Regolamento Enasarco con almeno cinque anni di contribuzione e almeno 67 anni di età, si può ottenere, dal 2024, quella che è chiamata “rendita contributiva“.

L’art 16 del Regolamento specifica i termini e le modalità di ottenimento di tale trattamento ma ciò che è importante evidenziare è l’aspetto innovativo delle nuove regole in quanto è stato sanato un aspetto gravoso che riguardava chi per svariate ragioni non avrebbe raggiunto almeno venti anni di contribuzione.

Quanto sopra non vale invece per chi ha iniziato l’attività prima del 2012.

In quel caso se l’agente viene a cessare l’attività prima del minimo dei venti anni è da valutare l’opportunità della contribuzione volontaria la cui richiesta è da effettuarsi entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività.