Il Codice Civile stabilisce che “Il Preponente non può valersi
contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per e per lo stesso ramo di attività.”
L’art. 1743 del Codice Civile sancisce espressamente un concetto che sta
alla base della normativa e della concreta esecuzione dei rapporti di
agenzia: “Il Preponente non può valersi contemporaneamente di più
agenti nella stessa zona e per e per lo stesso ramo di attività, né l’agente
può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo
di affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
Occorre rilevare da subito come il suddetto principio sia da considerarsi
quale “elemento naturale del contratto” ma non quale “elemento
essenziale dello stesso”.
A ciò consegue che le parti (in realtà molto più spesso la mandante)
possono derogare alla suddetta disposizione, concordando diverse
disposizioni.
Proprio le “diverse disposizioni” di cui si è detto sopra, molto spesso
finiscono per penalizzare gli agenti di commercio che abitualmente si
trovano costretti a stipulare mandati già unilateralmente predisposti dalle
ditte preponenti.
In tal senso, è doveroso evidenziare che il principio di esclusiva è
derogabile ove le parti abbiano espressamente previsto per iscritto una
apposita clausola contrattuale ma anche (in mancanza di deroga
espressa) ove la deroga sia desumibile “in modo chiaro ed univoco” dal
comportamento delle parti.
Tale fatto è meritevole di particolare attenzione da parte degli agenti i
quali, ove la Preponente ponga in essere comportamenti di questo tipo
(quali ad esempio la continua e costante conclusione di affari presso
clienti rientranti nella zona di propria competenza) devono contestare tale
violazione al fine di poter esercitare il proprio diritto al pagamento delle
relative provvigioni e non vedere leso il diritto all’esclusiva.
Lo stesso discorso vale nel caso in cui sia l’agente a trattare prodotti in
concorrenza con quelli della mandante.
In particolare, è sempre opportuno che all’atto di sottoscrizione del
mandato, venga redatto un allegato in cui la mandante riconosce e viene
edotta del fatto che l’agente “in deroga a quanto previsto dall’art. 1743
cod.civ.” esercita la propria attività anche per aziende concorrenti (i cui
nominativi devono essere espressamente indicati).
Anche in questo caso la non espressa pattuizione di una siffatta deroga,
potrebbe essere altamente rischiosa in quanto da una parte, offre alle
mandanti la possibilità di recedere per “giusta causa” e dall’altra pone
l’agente in condizione di dover provare (in sede di causa) che la stessa
preponente fosse a conoscenza del fatto che l’agente svolgesse o avesse
svolto durante il mandato, attività per aziende concorrenti.
E’ inutile evidenziare la pericolosità di una situazione di tal genere (che
comporta il rischio di perdere le indennità di fine rapporto) oltre alla
difficoltà – in sede di giudizio – di offrire la c.d. “prova contraria”.
Proprio in ordine a tale ultima precisazione, è saliente evidenziare che la
violazione del diritto di esclusiva posto in essere sia dall’agente che dalla
mandante costituisce un grave inadempimento con conseguente
possibilità dell’altra parte di recedere dal contratto imputandone la colpa a
chi ha, appunto, violato l’esclusiva.
Per quanto attiene l’agente plurimandatario, si precisa che quest’ultimo
ha, in ogni caso, facoltà di concludere affari per aziende che non siano in
concorrenza e/o che non trattino prodotti concorrenti con quelli della
mandante.
Discorso diverso vale per gli agenti monomandatari, i quali
contrattualmente assumono l’obbligo di non assumere più di un mandato
Avv. Andrea Mortara
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