IL PERIODO DI PREAVVISO E L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA

Nel contratti di agenzia a tempo indeterminato è fatto d’obbligo per la parte
recedente (sia essa la mandante, che l’agente) di comunicare la propria
decisione dal recedere dal mandato di agenzia con un determinato preavviso.
L’obbligo di comunicare con un certo “preavviso” l’intenzione di interrompere
un rapporto (istituto previsto anche nei rapporti di natura subordinata) ha la
funzione di agevolare la parte receduta
(ovvero chi ha ricevuto la disdetta) e
di evitare che quest’ultima si trovi da un giorno all’altro senza mandato
(nel
caso dell’agente) o con una determinata zona “scoperta” (nel caso della
preponente).
L’agente deve, infatti, avere il tempo di “sostituire” la mandante che ha
receduto dal rapporto con un’altra azienda
(onde evitare gli effetti negativi cui
consegue il recesso ovvero la perdita di provvigioni) e di converso la
Preponente deve poter sostituire il proprio agente con altro soggetto onde
evitare di perdere fatturato nella zona lasciata “scoperta”.
Come abbiamo più volte ricordato (anche se non è l’argomento del giorno..)
non fa male ribadire che l’agente che recede da un mandato (senza imputare
alla mandante la “giusta causa” di risoluzione del contratto) perde
inderogabilmente il diritto a percepire le indennità di fine rapporto ad
eccezione del FIRR
.
A prescindere da quanto sopra, avviene non di rado, che un agente intenda
porre fine ad un rapporto, vuoi per aver trovato opportunità di incarichi più
remunerativi o interessanti, vuoi per altre legittime scelte personali.
In tal caso, occorre da subito evidenziare come l’obbligo di “concedere” il
preavviso sia a tutti gli effetti un “obbligo” contrattuale. La mancata
concessione del preavviso, infatti, costituisce a tutti gli effetti un
“inadempimento contrattuale” cui conseguono relative dannose conseguenze
anche e soprattutto di natura patrimoniale
.
Ma la prima domanda da porsi è la seguente. Quale termine di preavviso si è
“costretti a rispettare” nel caso si intenda porre fine ad un mandato?

In primis occorre calcolare la durata pregressa del rapporto, ovvero quanti
anni sia durato il mandato.

Questo dato costituisce la “base imponibile di calcolo”.
Una volta calcolata la durata del rapporto (computando ogni anno di incarico
“iniziato”) si dovrà verificare quale normativa sia stata richiamata nel
mandato, ovvero se il contratto di agenzia richiami gli Accordi Economici
Collettivi o le norme del codice civile.
Le due discipline, infatti, stabiliscono termini di durata differenti.
In particolare, il Codice Civile all’alrt. 1750 stabilisce, in primis che le parti
possono derogare alla normativa di legge e prevedere termini di preavviso più
vantaggiosi per l’agente.

La “deroga” non può dunque mai essere stabilita a svantaggio dell’agente,
tantoché i termini indicati nella predetta norma non sono “derogabili” a
svantaggio dell’agente.
Più precisamente la norma stabilisce che: “Il termine di preavviso non può
comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del
contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno
iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a
sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il
preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico
dell’agente”
La legge stabilisce, inoltre che “Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza
del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di
calendario”.
In particolare detta disposizione è stata ideata al fine di evitare discussioni tra
agente e mandante
in ordine alla scadenza del termine stabilendo quale
termine finale del preavviso sempre e comunque l’ultimo giorno del mese.
Questa norma, peraltro, a differenza della precedente può essere derogata
dalle parti come, peraltro, avviene negli AEC.
Ma veniamo, dunque, ai diversi termini previsti proprio dagli AEC. La
normativa Collettiva (ovvero gli accordi economici collettivi dell’industria e del
commercio) che prevedono un termine di preavviso “minimo” di tre mesi
indipendentemente che il mandato sia durato uno, due o tre anni per il caso
che l’agente sia plurimandatario.
Oltre detta durata, la disciplina si uniforma a quella del codice civile.

Per i monomandatari, invece, si prevedono cinque mesi per i primi cinque
anni di rapporto, sei mesi dal sesto all’ottavo e otto mesi dal nono anno in poi.
Ulteriori differenze si ravvisano nel caso sia la mandante a dare il recesso
(nel qual caso la stessa sarà tenuta a concedere i termini sopra indicati) o
che sia l’agente a comunicare la disdetta.
Nel caso, in cui, sia l’agente a recedere i termini, infatti, sono più bassi: tre
mesi per i plurimandatari e cinque per i monomandatari indipendentemente
dalla durata del rapporto.
E cosa succede a chi non rispetta i predetti termini?
Semplice. La parte che recede senza concedere il preavviso, deve….pagare
(quale risarcimento per non aver, appunto, concesso il preavviso) una
“indennità sostitutiva” che si quantificherà in “una somma pari a tanti
dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente (alla
risoluzione del rapporto, n.d.r.) quanti sono i mesi di preavviso dovuto”.
Occorre dunque fare molta attenzione posto recedere “in tronco” può costare
… davvero caro!
In ultimo si segnala che secondo quanto stabilito dagli AEC, la parte che
“riceve il preavviso” può comunque rinunciare ad esigere la prestazione da
colui il quale ha comunicato il recesso comunicandolo all’altra parte entro 30
giorni.
Avv. Andrea Mortara
Centro Giuridico Nazionale Usarci

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